Sez. U, Sentenza n. 2251 del 04/03/1988 (Rv. 458063 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO DI PREVIDENZA INTERNO DELL'ENTE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA DEL DIPENDENTE - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO DI PREVIDENZA INTERNO DELL'ENTE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA DEL DIPENDENTE - CONDIZIONI.*
Con riguardo alle prestazioni erogate dal fondo di previdenza interno di un ente pubblico non economico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che investe obbligazioni di natura sostanzialmente retributiva, facenti carico all'ente datore di lavoro, nel quale il predetto fondo si immedesima come branca della relativa organizzazione, e quindi strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego. Peraltro tale giurisdizione trova deroga in favore di quella del giudice ordinario quando vi sia riconoscimento da parte dell'ente del fondamento delle pretese patrimoniali del dipendente nella loro estensione quantitativa e nella loro esigibilità, sempre che tale riconoscimento sia certo, inequivoco ed idoneo ad eliminare ogni collegamento con il rapporto di impiego, sì da costituire esso stesso titolo della pretesa dedotta in giudizio. (nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia promossa dagli eredi di un dipendente di un ente pubblico per il pagamento di somme dovute, a titolo di indennità integrativa del fondo di previdenza interno e già liquidate in un mandato di pagamento dell'ente stesso). (V 3111/87, mass n 452207; (V 3950/84, mass n 435923).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)