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Sez. L, Sentenza n. 3548 del 15/04/1994 (Rv. 486204 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravio contributivo ex art. 14 legge n. 183 del 1976 - Condizione - Incremento di occupazione - Estremi - Mero passaggio di personale per trasferimento, trasformazione o fusione di aziende - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486204-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo previsto dall'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183 (disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980) e successive modificazioni ed integrazioni, per stabilire se un incremento di occupazione si sia o non verificato in un'azienda occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, con la conseguenza che il presupposto per la concessione del beneficio va ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)