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Sez. L, Sentenza n. 4976 del 28/04/1993 (Rv. 482100 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravio aggiuntivo - Beneficiari - Mero mutamento di titolarità dell'azienda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482100-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

Lo sgravio contributivo aggiuntivo attribuito dall'art. 18, quarto comma, del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968), che concerne non solo le imprese già in esercizio alla data del 30 settembre 1968 ma anche quelle costituite o riattivate successivamente, non spetta nel caso di un mero mutamento di titolarità dell'azienda, restata identica dal punto di vista oggettivo, senza che si siano avute cessazione dell'attività dell'impresa precedente e sostanziale disoccupazione dei dipendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)