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Sez. L, Sentenza n. 24905 del 09/12/2010 (Rv. 615596 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Indebita percezione di prestazioni pensionistiche per i superstiti dell'assicurato o del titolare di pensione diretta - Disciplina - Individuazione - Applicabilità dell'art. 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615596-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di pensione di reversibilità, l'art. 1, comma 263, legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applica agli eredi del titolare di un trattamento pensionistico limitatamente alle quote di pensione non ancora riscosse dal "de cuius" ovvero nell'ambito delle azioni di recupero di indebiti previdenziali già intraprese nei confronti del pensionato e proseguite verso gli eredi, con esclusione della pensione di reversibilità che, supponendo la morte del titolare del diritto alla pensione diretta corrispondente, spetta, sulla base di specifici requisiti, a determinati congiunti dell'assicurato o del titolare di pensione diretta defunto "iure proprio" e non "iure successionis". Ne consegue che, in caso di indebita percezione delle prestazioni pensionistiche previste per i superstiti dell'assicurato o del titolare di pensione diretta, si applica, ai fini dell'eventuale recupero, per i periodi anteriori all'1 gennaio 1996, la disciplina generale di cui all'art. 1, comma 260, 261 e 262 della legge n. 662 del 1996.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)