Sez. L, Sentenza n. 18113 del 02/07/2008 (Rv. 604899 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito previdenziale per somme erogate anteriormente all'1 gennaio 1996 - Azione di recupero esercitata nei confronti del pensionato - Decesso nel corso del giudizio - Prosecuzione nei confronti degli eredi - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di indebito previdenziale per somme erogate anteriormente all'1 gennaio 1996 è applicabile la disciplina di cui all'art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 della legge n. 662 del 1996; e deve conseguentemente escludersi che, qualora intervenga la morte del pensionato nel corso del giudizio promosso dall'INPS per il recupero delle somme percepite nel corso del 1995, - fermi restando i recuperi legittimamente eseguiti nei confronti del "de cuius" ed esclusa l'ipotesi del dolo - l'azione di ripetizione, possa essere proseguita nei confronti degli eredi, ai quali non è imputabile alcuna condotta negligente e nei cui confronti l'azione di ripetizione assume un carattere di imprevedibilità, restando privo di rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 1, comma 263, legge n. 662 del 1996, che l'azione di ripetizione non sia stata ancora esercitata ovvero sia pendente e si abbia, ex art. 110 cod. proc. civ., la successione nel processo. (Nella specie, la S.C., rilevato che era già stato escluso il dolo del pensionato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata al solo fine di accertare quali recuperi dell'indebito fossero stati fatti dall'INPS anteriormente alla morte del pensionato, intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)