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Sez. 5, Sentenza n. 12545 del 17/06/2016 (Rv. 640085 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo - Illegittimità - Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario - Limiti - Fattispecie in materia di TIA.
Stato
decisa il 2016-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640085-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impugnato, dovendo essere esercitato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva disapplicato il regolamento comunale in materia di TIA perché viziato da eccesso di potere, sebbene il contribuente non avesse posto tra i motivi d'impugnazione dell'atto impositivo l'illegittimità del predetto regolamento quale suo atto presupposto, limitandosi a denunciare la produzione nel proprio stabilimento di rifiuti speciali non assimilati ed autosmaltiti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)