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Sez. L, Sentenza n. 9824 del 19/11/1994 (Rv. 488733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana - Estinzione conseguente dell'obbligo contributivo - Decorrenza - Dalla data di notificazione dell'evento ex art. 4 legge n. 1397 del 1960 e 2 d.P.R. n. 266 del 1957 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

A seguito dell'abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 36, comma secondo, legge n. 1397/1960 e 2, comma quarto d.P.R. n. 266/1957, la cessazione dell'attività commerciale, come di quella artigiana, comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione ed indipendentemente dalla data in cui l'evento venga notificato ai sensi degli artt. 4, comma secondo della legge n. 1397/1960 e dell'art. 2, comma secondo del d.P.R. n. 266/1957.

Riferimenti normativi: DPR 18/03/1957 num. 266 art. 2, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 4, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 36 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)