Sez. 3, Sentenza n. 6453 del 02/07/1998 (Rv. 516882 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Rapporto privatistico di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica gestito dall'IACP - Legge sull'equo canone - Applicabilità - Condizioni.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA
Il rapporto privatistico di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (gestito dall'I.A.C.P.) trova la sua principale regolamentazione nelle leggi nazionali n. 1035 del 1972 e n. 513 del 1977 ed in quella regionale (nella specie, la legge Regione Veneto n. 60 del 1984) emanata, in attuazione dell'art. 22 della citata legge n. 513 del 1977, per regolare il canone sociale dovuto per il predetto alloggio. Tale normativa delinea un sistema sul quale non incidono gli apporti regolatori della legge n. 392 del 1978, salvo che non ricorra l'ipotesi di volontaria applicazione della normativa generale la quale ricorre ai sensi dell'art. 22 della legge n. 513 del 1977, quando l'assegnatario, sottoposto a revoca per indebita cessione dell'alloggio o per eccedenza reddituale, di chiedere la trasformazione del rapporto con applicazione delle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani. Consegue che al di fuori della richiamata applicazione della normativa generale, gli artt. 43 e 44 della legge n. 392 del 1978, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena d'improcedibilità della domanda, non sono applicabili al rapporto di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 30/12/1972 num. 1035 art. 21, Legge 30/12/1972 num. 1035 art. 22, Legge Reg. Veneto 12/12/1984 num. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)