Sez. 3, Sentenza n. 5468 del 12/03/2005 (Rv. 581363 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Alloggi dello I.A.C.P. - Domanda di assegnazione in proprietà - Atto unilaterale - Natura - Divieto della prova testimoniale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
La domanda di assegnazione in proprietà di alloggi dello I.A.C.P.(subentrato alla Gescal) ex art. 29 della legge n. 60 del 1963 è atto unilaterale a contenuto patrimoniale, che come tale non rientra tra gli atti per i quali la prova testimoniale è inammissibile ex art. 1321 cod. civ., nè ad esso può estendersi il divieto posto dall'art. 2726 cod. civ. per l'ipotesi del pagamento e della remissione del debito, atteso che l'art. 1324 cod. civ. estende agli atti tra vivi a contenuto patrimoniale l'applicabilità solamente delle norme - in quanto compatibili - che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29, Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)