Sez. 2, Sentenza n. 2091 del 20/05/1977 (Rv. 385818 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*
Poiche l'Obbligo di risarcire il danno, sia contrattuale che extracontrattuale, costituisce debito di valore e non di valuta, in quanto tende a reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si troverebbe se non fosse avvenuto l'evento dannoso, nella quantificazione monetaria della misura del risarcimento il giudice del merito deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. (V 2957/75, mass n 377040; (V 2044/72, mass n 359205).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)