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Sez. L, Sentenza n. 24652 del 06/10/2008 (Rv. 605037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 14 del C.C.N.L. 27 ottobre 1987 per il personale direttivo delle aziende di credito - Interpretazione della clausola di "esercizio delle sue funzioni" - Esercizio illegittimo - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'art. 14 del C.C.N.L. 27 ottobre 1987 per il personale direttivo delle aziende di credito, che pone a carico dell'azienda le spese giudiziali sostenute dal funzionario "in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni", va interpretato nel senso che nel concetto di esercizio delle funzioni rientri solo quello legittimo, non potendo diversamente essere fatta valere, a favore del lavoratore, l'azione da lui commessa per perseguire un interesse estraneo alle finalità aziendali e lesivo di queste ultime.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 27/10/1987 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)