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Sez. 3, Sentenza n. 8495 del 18/11/1987 (Rv. 456020 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUPERAMENTO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456020-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUPERAMENTO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 cod. civ., deve provare che la circolazione ha avuto luogo contro la sua volontà, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in Atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto. (ribadendo il suesposto principio, il S.C. ha ritenuto - conformemente al giudice dell'appello - soddisfatto l'Onere probatorio de quo nel caso di un padre che, di fronte alla condotta particolarmente proterva del figlio, lo aveva fatto diffidare dai carabinieri ed aveva sostituito la serratura del garage, tenendo con se le chiavi oltre a quelle della vettura, non potendo pretendersi anche il ritiro dei documenti di circolazione o la manomissione dell'auto per impedirne la marcia). (Conf 4945/79, mass n 401602; (Conf 3299/75, mass n 377415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)