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Sez. 3, Sentenza n. 4945 del 25/09/1979 (Rv. 401602 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SOTTRAZIONE DEL PROPRIETARIO ALLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - CONTENUTO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA DEL PROPRIETARIO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401602-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SOTTRAZIONE DEL PROPRIETARIO ALLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - CONTENUTO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA DEL PROPRIETARIO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilita prevista dal terzo comma dell'art 2054 cod civ, non puo limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve provare che la stessa abbia avuto luogo 'contro la sua volontà, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in Atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo - che va compiuta secondo un criterio di normalita ed in relazione al caso concreto - e rimessa al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 3299/75, mass n 377415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)