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Sez. 5, Sentenza n. 5717 del 18/04/2001 (Rv. 546039 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - AZIONE GIUDIZIARIA | Tassa sui rifiuti solidi urbani - Ruolo e cartella esattoriale - Impugnazione del contribuente - Davanti al giudice ordinario - Proponibilità dell'azione - Contestazione della sussistenza del potere impositivo - Termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo ex art. 285 R.D. n. 1175 del 1931 - Applicabilità - Esclusione - Previo esperimento dei ricorsi amministrativi ex art. 20 d.P.R. n. 638 del 1972 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546039-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - AZIONE GIUDIZIARIA

In tema di tassa comunale sui rifiuti solidi urbani, il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo per l'esperimento dell'azione giudiziaria, previsto dall'art. 285, comma terzo, del R.D. 19 marzo 1931 n. 1175, non si applica nel caso in cui la contestazione investa la sussistenza stessa del potere impositivo. Inoltre, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 come condizione di proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario, riguarda unicamente l'impugnazione degli atti di accertamento, mentre l'azione giudiziaria non è sottoposta ad analogo vincolo quando oggetto dell'impugnazione sia un atto tipico della fase, logicamente e giuridicamente successiva, di riscossione del tributo, quale il ruolo, che ha valenza di atto esecutivo, inteso alla riscossione del tributo stesso, presupponente un titolo - dichiarazione o accertamento - suscettibile di legittimarne l'emissione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)