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Sez. 1, Sentenza n. 12863 del 19/11/1999 (Rv. 531328 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE | Applicazione ex art. 285 legge 1175/31 - Condizioni - Contestazione relativa alla sussistenza stessa del potere impositivo - Termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo - Applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531328-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE

In tema di tributi locali, il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo previsto dall'art. 285 R.D. 1175/1931 per le doglianze del contribuente non si applica tutte le volte in cui la contestazione (nella specie, relativa ad una tassa di smaltimento rifiuti) investa la sussistenza stessa del potere impositivo dell'ente locale.

Riferimenti normativi: DPR 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST., DPR 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)