Sez. 3, Sentenza n. 17832 del 13/12/2002 (Rv. 559228 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Azione di risarcimento del danno ex art. 2043 - Momento in cui si manifestano gli iniziali danni - Prova - Valutazione - Questione di mero fatto - Insindacabilità in sede di legittimità.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. ed in ipotesi di fatto lesivo suscettibile di produrre un progressivo aggravamento del danno originario, il termine di cui all'art. 2947 cod. civ. decorre dal momento in cui si manifesta l'iniziale danno nella sfera giuridica altrui. In tale caso, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima e la relativa valutazione della prova concreta una mera "quaestio facti", come tale non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)