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Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 04/02/1987 Ud. (dep. 17/03/1987) Rv. 175379 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLI DI CREDITO ESTERI - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - SANZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175379-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLI DI CREDITO ESTERI - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - SANZIONE APPLICABILE.*

In tema di reati valutari, l'esportazione di titoli di credito esteri è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 ("Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie"), convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, in quanto la dizione "nazionale od estera" usata dopo la parola "valuta" è riferibile a ciascuno degli altri beni menzionati nella norma, tra cui i titoli di credito. (Conf mass n 169890; (Conf mass n 162713; (Conf mass n 161259).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)