Sez. 3, Sentenza n. 6250 del 10/05/1985 Ud. (dep. 24/06/1985) Rv. 169890 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE - ASSEGNO ESTERO - SUSSISTENZA DELL'ILLECITO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE - ASSEGNO ESTERO - SUSSISTENZA DELL'ILLECITO.*
La natura estera dei titoli di credito non priva di illecito la loro abusiva esportazione fuori del territorio dello stato. Pur non potendo circolare in Italia, la detenzione di essi da parte di residenti è rilevante per l'ordinamento italiano, in quanto l'art. 3 d.l. 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786 (nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri) autorizza tale mezzo per il pagamento dei crediti da parte dei non residenti. (Conf mass n 158102 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 3, Legge 25/07/1956 num. 786, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)