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Sez. L, Sentenza n. 9732 del 07/10/1997 (Rv. 508588 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Diritto a prestazione previdenziale derivante da legge di interpretazione autentica - Maturazione in data antecedente all'entrata in vigore di tale legge - Rivalutazione e interessi a decorrere dalla data di maturazione del credito - Spettanza - Inimputabilità del ritardo del pagamento al debitore - Irrilevanza - Fattispecie relativa a disposizione interpretativa riguardante l'applicabilità di norme ostative del cumulo di indennità pensionistiche dipendenti dall'aumento del costo della vita a pensioni integrative automaticamente ridotte in conseguenza dell'aumento della pensione dell'assicurazione generale.
Stato
decisa il 1997-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508588-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In tema di prestazioni previdenziali, ove, a seguito di un mutamento normativo con efficacia retroattiva (ad esempio a seguito di legge di interpretazione autentica) si renda necessario riliquidare d'ufficio la prestazione già riconosciuta, integrando opportunamente l'ammontare dei ratei già maturati, si verifica la mora ex re dalla data di maturazione dei relativi crediti, non essendo, in tale ipotesi, configurabile un provvedimento di reiezione, né essendo necessaria la presentazione di una domanda diretta ad ottenere l'integrazione prevista dalla legge. Ne consegue che, poiché a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 787 del 1985, che all'art. 4, comma nono bis, ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 19 legge 843 del 1978, l'I.N.P.S. è tenuta a corrispondere la quota aggiuntiva di cui all'art. 10 legge n.160 del 1975 fin dall'originaria decorrenza sulle pensioni già automaticamente ridotte in conseguenza dell'aumento della pensione dell'assicurazione generale, su tali somme gli interessi e la rivalutazione maturano dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente, giacché la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quella prevista ex art. 429 cod. proc. civ., prescinde dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4 com. 9 n. 2, Legge 28/06/1986 num. 45, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)