Sez. 1, Sentenza n. 17237 del 12/03/2008 Cc. (dep. 24/04/2008) Rv. 239621 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Pena inflitta per reati ostativi - Possibilità di concessione degli arresti domiciliari per detti reati introdotta dalla legge n. 49 del 1006 - Applicabilità analogica in sede di esecuzione - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Anche dopo l'esclusione, dai reati ostativi alla concessione degli arresti domiciliari, dei reati di rapina ed estorsione aggravata (rispettivamente artt. 628, comma terzo, e 629, comma secondo, cod. pen.), disposta dall'art. 4-sexies L. 21 febbraio 2006 n. 49, continua ad essere interdetta, a norma dell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) la concessione della detenzione domiciliare ai soggetti condannati per i suddetti reati, considerati i diversi ambiti di applicazione delle misure in questione (la prima prevista per ragioni di cautela nel corso del procedimento e prima della pronuncia definitiva, la seconda prevista per finalità rieducative e di reinserimento sociale nel corso dell'esecuzione della pena e in presenza di determinate condizioni).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 sexies PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3, Cod. Pen. art. 629 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)