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Sez. 2, Sentenza n. 287 del 18/01/2000 Cc. (dep. 16/03/2000) Rv. 215557 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti di chi si trovi agli arresti domiciliari per il reato oggetto della condanna da eseguire - Condanna per delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen. - Operatività.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215557-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di esecuzione, la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 656 cod. proc. pen. - secondo la quale, ove la pena detentiva non sia superiore a tre anni(o quattro, in casi particolari), se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - è applicabile anche nei confronti dei condannato per i delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)