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Sez. 1, Sentenza n. 9649 del 10/09/1999 (Rv. 529833 - 01)

NAVE - REGIME AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Imbarcazioni da diporto - Imposta straordinaria ex D.L. n. 384 del 1992 - Base di computo - Data di immatricolazione del natante - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1999-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529833-01

NAVE - REGIME AMMINISTRATIVO - IN GENERE

L'imposta straordinaria sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'art. 8 del D.L. n. 384 del 1992 convertito in legge n. 438 del 1992 va calcolata moltiplicando - a prescindere dalla data di immatricolazione del natante - la tassa di stazionamento dovuta ex art. 8 del D.L. n. 151 del 1991 (convertito in legge n. 202 del 1991) in base alla lunghezza, per i moltiplicatori previsti, venendo la data di immatricolazione in considerazione ai soli fini della successiva e differenziata riduzione dell'importo risultante dalla moltiplicazione, in ragione del risalire della suddetta data ad oltre cinque, dieci, o quindici anni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 8, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)