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Sez. 5, Sentenza n. 17771 del 12/12/2002 (Rv. 559202 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria ex art. 8 D.L. n. 384 del 1992 - Possessori di autoveicoli, velivoli e imbarcazioni da diporto - Soggetti passivi - Soggetti di cui agli artt. 5 e 87, comma primo, lettere a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1987 - Soggetti che gestiscano in forma associata, ancorché senza scopo di lucro, aziende faunistico - venatorie - Inclusione.
Stato
decisa il 2002-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559202-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

L'imposta straordinaria istituita dall'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1992, n. 438, a carico dei possessori di particolari beni (autoveicoli, velivoli e imbarcazioni da diporto con determinate caratteristiche) si applica, secondo quanto stabilito al comma nono, oltre che ai sensi del precedente comma ottavo bis in generale, ai soggetti di cui agli artt.5 e 87, comma primo, lettere a) e b), del t.u.i.r. (aventi cioè ad oggetto attività commerciale), anche agli enti che, senza scopo di lucro, gestiscano in forma associata aziende faunistico - venatorie, alla sola condizione che tale attività di gestione sia in essere alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 384/92.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 8 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)