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Sez. L, Sentenza n. 4614 del 02/03/2006 (Rv. 587716 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Dirigente - Garanzie ex art. 7, commi secondo e terzo, legge n.300 del 1970 - Applicabilità - Impugnazione del licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica - Deduzione in appello di tale ultimo profilo di nullità - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587716-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Posto che le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n.300 del 1970 sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d'azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il dirigente che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa causa "petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. (Nella specie, nella quale il giudice di merito aveva applicato tale principio sul presupposto che l'eccezione di nullità per violazione del citato art.7 era stata formulata per la prima volta in grado di appello, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, per non aver il ricorrente che assumeva di aver formulato in primo grado la relativa eccezione, assolto l'onere di specificare, per il principio di autosufficienza del ricorso, al di là di riferimenti invero troppo vaghi e generici, gli esatti termini con cui tale eccezione era stata formulata).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)