Sez. 5, Sentenza n. 6055 del 16/04/2003 (Rv. 562211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Lamentata omessa pronuncia su una domanda o eccezione - Principio di autosufficienza del ricorso - Onere della parte di indicare l'atto contenente la formulazione della domanda o dell'eccezione e le ragioni addotte a sostegno - Fondamento - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - "Error in procedendo" - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze ai fini del diretto esame degli atti processuali - Preliminare apprezzamento della decisività della questione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l'abbia formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, ma anche quali ragioni abbia specificatamente formulate a sostegno di essa. Ciò in quanto, pur configurando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il diretto esame degli atti processuali è sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisività della questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)