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Sez. L, Sentenza n. 1796 del 07/03/1990 (Rv. 465711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO RELATIVO - COMPUTABILITÀ - PRESUPPOSTI - OCCASIONALITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - MANCANZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO RELATIVO - COMPUTABILITÀ - PRESUPPOSTI - OCCASIONALITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - MANCANZA - ESTREMI.*

Ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297), la computabilità dei compensi per lavoro straordinario ai fini della Determinazione del trattamento di fine rapporto presuppone solo la non occasionalità della relativa prestazione lavorativa, non occorrendone altresì l'obbligatorietà e la preventiva determinabilità, non richieste, del resto, neppure dal vecchio testo dell'art. 2121 cod. civ. ai fini dell'inclusione nel calcolo dell'indennità di anzianità. Detta non occasionalità - che non si identifica con la ripetitività regolare e continua delle prestazioni - ricorre quando queste non siano collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili o fortuite, costituendo elementi indiziari di essa, utilizzabili dal giudice ai fini del relativo accertamento, la particolare organizzazione del lavoro e la frequenza (non necessariamente giornaliera o con periodicità fissa) delle prestazioni straordinarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 212, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)