Sez. L, Sentenza n. 10017 del 21/09/1995 (Rv. 494096 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Condanna del lavoratore soccombente ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Condizioni - Abrogazione ex art. 4 D.L. n. 384 del 1992 - Illegittimità ex sentenza costituzionale n. 134 del 1994.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Deve ritenersi nuovamente vigente la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - la quale non consente la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994 n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che aveva disposto l'abrogazione della norma suddetta.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)