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Sez. L, Sentenza n. 8668 del 29/05/2003 (Rv. 563761 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Ripristino ex sentenza costituzionale n. 134 del 1994 - Limiti - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563761-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'esonero delle spese processuali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali - dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992 - conserva validità generale, non potendosi ritenere ripristinato solo in favore dei lavoratori non abbienti, poiché la dichiarazione di illegittimità costituzionale non è limitata in alcun modo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)