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Sez. 1, Sentenza n. 20238 del 22/03/2007 Cc. (dep. 24/05/2007) Rv. 236664 - 01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Condanna per reato associativo - Assenza di indicazione della data di cessazione della condotta - Richiesta di esclusione del computo del periodo di pena espiata per altro reato - Sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo antecedente al periodo di detenzione espiata per altro - Rigetto della richiesta di computo - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236664-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

In materia di esecuzione di pene detentive, nel caso di condanna per un reato associativo che sia stato contestato senza l'indicazione della data di ritenuta cessazione della condotta criminosa, l'esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all'altro reato, dalla verifica in ordine alla sussistenza della prova della effettiva permanenza della condotta sino alla data di pronuncia della sentenza, non potendosi presumere, in forza della regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo "aperto" del fatto associativo, è possibile affermare la penale responsabilità anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento, che il momento consumativo coincida con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)