diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 774 del 14/12/2004 Cc. (dep. 17/01/2005) Rv. 230727 - 01

REATO - REATO PERMANENTE | Cessazione della permanenza - Effetti giuridici - Termine di riferimento - Individuazione - Modalità - Fattispecie: liberazione anticipata.
Stato
decisa il 2004-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230727-01

REATO - REATO PERMANENTE

In tema di reato permanente, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare in quale forma sia avvenuta la contestazione e, ove si sia trattato di contestazione "aperta" (cioè senza l'indicazione, ab initio, della data di ritenuta cessazione della condotta illecita), occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento ed, eventualmente, fino a quella della suindicata sentenza. (Nella fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, reiettiva dell'istanza di reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata, fondata sulla mera affermazione che la condotta incriminata doveva ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)