Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 03/09/1999 Ud. (dep. 15/09/1999) Rv. 214039 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Contestazione formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento - Rilevanza meramente processuale - Onere dell'imputato di dimostrare la mancata prosecuzione ella condotta illecita dopo la data anzidetta - Esclusione - Effetti ai fini dell'individuazione del momento consumativo e di decorrenza della prescrizione.
REATO - REATO PERMANENTE
Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)