Sez. 5, Sentenza n. 603 del 14/10/2003 Cc. (dep. 13/01/2004) Rv. 227815 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Contenuto della conversazione intercettata - Indicazione di terza persona come autore di reati - Natura di chiamata in correità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dei criteri valutativi ex art 192 comma terzo cod.proc.pen. - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art 192 comma terzo cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)