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Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016 Cc. (dep. 16/11/2016) Rv. 268414 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Contenuto di intercettazioni telefoniche - Valore di prova - Sussistenza - Necessità di riscontro ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268414-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)