Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 30/10/1996 (Rv. 500279 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Prestazioni giudiziarie in materia civile - Pagamento di onorari - Causa di opposizione a decreto ingiuntivo - Definizione con sentenza anziché con ordinanza - Impugnabilità con ricorso ex art. 111 della Cost..
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di Avvocato e Procuratore per prestazioni giudiziarie in materia civile sia stata decisa con sentenza, anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30 legge 13 giugno 1942 n. 794, la relativa statuizione mantiene la natura sostanziale di ordinanza non impugnabile e perciò solo ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)