Sez. L, Sentenza n. 177 del 19/01/1985 (Rv. 438397 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI.*
In virtù dell'art. 387 cod. proc. civ., il diritto di ricorrere in Cassazione non può ritenersi consumato fino a quando non sia intervenuta una pronunzia di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, sicché, prima che tale declaratoria sia emessa, e purché non sia scaduto il termine di impugnazione, ben può proporsi altro ricorso in sostituzione di quello precedente viziato. (Conf 6579/82, mass n 424219; (Conf 1088/80, mass n 404562; (Conf 5276/79, mass n 401868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)