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Sez. U, Sentenza n. 1706 del 22/06/1963 (Rv. 262598 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - RISPETTO DEI RAPPORTI ESAURITI - DIFFERENZE CON L'ANNULLAMENTO DEI NEGOZI.*
Stato
decisa il 1963-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262598-01

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - RISPETTO DEI RAPPORTI ESAURITI - DIFFERENZE CON L'ANNULLAMENTO DEI NEGOZI.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma ha effetti che sono solo assimilabili a quelli dell'annullamento ma da questo si differenziano. L'annullamento cancella gli effetti gia prodotti salvo i limiti previsti a tutela dei terzi, in quanto la efficacia provvisoria del negozio viziato e riferibile solo alla sfera di autonomia delle parti che posero in essere per il perseguimento di uno scopo riconosciuto tutelabile dall'ordinamento giuridico. La inefficacia della norma costituzionale importa invece che essa non possa essere piu applicata ai rapporti successivi e ai rapporti posti in essere anteriormente ma non ancora esauriti in quanto la efficacia della norma e riferibile a una disciplina di interessi eteronomi e vincolante in forza dell'ordinamento costituzionale suscettibile di ulteriore applicazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)