Sez. 2, Sentenza n. 3243 del 10/10/1975 (Rv. 377357 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE - LIMITI - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE D'UFFICIO - CONSEGUENZE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE - LIMITI - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE D'UFFICIO - CONSEGUENZE.*
La norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche di ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della decisione della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziale, inclusi quelli precostituiti, salvo che, rispetto ad essi, si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili, - come tali -, di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma che e stata dichiarata incostituzionale (come si verifica nel caso di rapporti gia definiti anteriormente alla pronuncia di illegittimita costituzionale, per effetto di giudicato o di Atti amministrativi non piu impugnabili o di Atti negoziali dei quali siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti, sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale). Ne consegue che il giudice, eccettuate le ipotesi da ultimo richiamate, nel pronunciare sul rapporto sottoposto al suo esame deve, anche di ufficio, tenere conto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalita, in ogni stato e grado del giudizio, importando la sentenza della Corte costituzionale la definitiva ed integrale eliminazione della norma incostituzionale, con efficacia erga omnes e con effetti che, a seconda dei casi, possono anche retroagire sino al momento stesso in cui e venuto a determinarsi il suo contrasto con il precetto costituzionale. (V 1095/74, mass n 369065; 2124/73, mass n 365317; (V 582/69, mass n 338771; 4100/68, mass n 337765; (V 1706/63, mass n 262598; 1705/63, mass n 262591).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)