Sez. 4, Sentenza n. 6334 del 03/04/1981 Ud. (dep. 27/06/1981) Rv. 149559 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - AMNISTIA - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - PRESCRIZIONE - MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALL'AMNISTIA - APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA INTERVENUTA PER PRIMA - CAPI DELLA SENTENZA CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - OPERATIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - AMNISTIA - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - PRESCRIZIONE - MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALL'AMNISTIA - APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA INTERVENUTA PER PRIMA - CAPI DELLA SENTENZA CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - OPERATIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'amnistia propria estingue il reato al pari della prescrizione. Nell'ipotesi in cui le due cause estintive concorrano, trova applicazione quella intervenuta per prima. A norma dell'art. 12 d.P.R. 3 agosto 1978 n. 405, il giudice penale dell'impugnazione è tenuto, in caso di dichiarazione di Estinzione del reato per amnistia, a pronunciarsi sul gravame ai soli effetti delle statuizioni, che concernono gli interessi civili. (Conf. Mass. Nn. 145730/80, 145494/80, 145340/80 ed ivi citate, inoltre 144858/80, 142292/79, 137060/77, 123057/73, 106184/67; sulla seconda parte contra: massime nn. 148258/81, 144631/80, 088676/74).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183 com. 3, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)