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Sez. 5, Sentenza n. 3858 del 18/09/1997 Cc. (dep. 23/10/1997) Rv. 208716 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Contenuto del giudizio - Concretezza - Precedenti giudiziari e denunzie - Non seguite da condanna - Valutabilità.
Stato
decisa il 1997-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208716-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di misure di prevenzione, il giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino indizi e presunzioni, purché obiettivamente accertati, quali precedenti penali e giudiziari, il tenore di vita del prevenuto, l'abituale compagnia di pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione ed ogni altro elemento concreto dal cui esame globale possa ricavarsi il giudizio prognostico sulla pericolosità. Peraltro, con riferimento ai precedenti giudiziari ed alle denunce, non seguiti da condanna, non è escluso che il giudice della prevenzione enuclei fatti concreti risultanti dagli atti che siano indicativi di pericolosità sociale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)