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Sez. L, Sentenza n. 4611 del 14/07/1981 (Rv. 415325 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITA - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLE COPIE AUTENTICATE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 348 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415325-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITA - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLE COPIE AUTENTICATE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 348 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

Nel rito del lavoro la Costituzione dell'appellante richiede solo il deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale e non anche del fascicolo di parte e della copia autenticata della sentenza impugnata, onde il mancato deposito di questi ultimi, ancorche la loro conoscenza sia necessaria in relazione ai motivi di gravame, non comporta, a differenza di quanto stabilito dall'art 348 cod proc civ per il rito ordinario, l'improcedibilita dello appello, ma puo determinare il rigetto nel merito di questo per difetto di prova, salva che i documenti occorrenti al suo accoglimento siano gia acquisiti attraverso il fascicolo di ufficio o dell'appellato, ovvero la copia non autenticata della sentenza prodotta dallo appellante non sia contestata dalla controparte, ovvero, ancora, in presenza di una contestazione siffatta, il giudice sia nondimeno in grado di decidere sul gravame in relazione al contenuto dei relativi motivi ed allo stato della documentazione acquisita che gli consenta di avere aliunde conoscenza della motivazione di detta sentenza. (Conf 5163/79, mass n 401781; (Conf 4211/79, mass n 400727; (Conf 3791/76, mass n 382488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)