Sez. 1, Sentenza n. 8228 del 07/02/2006 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233527 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari a favore dei collaboratori di giustizia - Disciplina introdotta dalla L. n. 45 del 2001 - Presupposti - Attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991 - Rilevanza ai fini della concessione dei benefici - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti collaboratori di giustizia, l'applicazione - concordata in sede di patteggiamento della pena - della speciale attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991 non può sostituire la valutazione contenutistica e di merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari, prescritta dall'art. 16 nonies L. n. 43 del 2001.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 16 novies com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)