diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 39722 del 19/10/2005 Cc. (dep. 28/10/2005) Rv. 232952 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia - Disciplina introdotta dall'art. 14 L. n. 45 del 2001 - Ammissione al programma tutorio - Successiva revoca - Riammissione al programma tutorio - Esecuzione del trattamento alternativo al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa più restrittiva - Applicabilità della disciplina previgente - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232952-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti collaboratori di giustizia, ai fini della immediata applicazione della più rigorosa disciplina normativa dettata dall'art. 16 nonies L. n. 45 del 2003, non assume alcun rilievo discretivo il fatto che il soggetto abbia iniziato a collaborare prima o dopo la sua entrata in vigore ovvero sia stato ammesso e, dopo la revoca, riammesso al programma tutorio, in quanto il pregresso e più favorevole regime normativo é applicabile solo se sia già in corso l'esecuzione del trattamento alternativo al momento dell'entrata in vigore del più restrittivo ius superveniens.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 13 com. 2, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 7, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)