Sez. 1, Sentenza n. 9354 del 25/10/1996 (Rv. 500219 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Offerte in aumento successive all'incanto ed all'aggiudicazione - Sospensione o revoca della vendita - Mancanza - Indizione, da parte del giudice delegato, di un nuovo incanto, in luogo della gara tra gli offerenti - Ulteriori offerte in aumento - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare mediante vendita di immobili, nell'ipotesi in cui il giudice delegato, dopo l'espletamento dell'incanto e la conseguente aggiudicazione, disponga, sulla base di offerte in aumento - senza contemporaneamente provvedere a sospendere o revocare la disposta vendita - anziché la gara tra gli offerenti (artt. 573 e 584 cod. proc. civ., un nuovo incanto, non sono ammesse dopo l'espletamento di questo, con conseguente aggiudicazione, (ulteriori) offerte in aumento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)