Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 10/02/2003 (Rv. 560332 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di aggiudicazione - Revoca - Ammissibilità - Effetti - Sospensione del termine per proporre domande di aumento di sesto - Successiva revoca del primo provvedimento di revoca - Ammissibilità - Conseguenze - Ripristino dell'originario provvedimento di aggiudicazione - Decorrenza dell'effetto ripristinatorio - Data di conoscenza del secondo provvedimento di revoca.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di esecuzione forzata immobiliare, revoca un suo precedente provvedimento con cui aveva dichiarato la nullità dell'incanto e revocato l'aggiudicazione provvisoria del bene, produce l'effetto di ripristinare l'efficacia dell'aggiudicazione dalla data in cui il provvedimento è reso conoscibile; pertanto, deve ritenersi tempestiva l'offerta di aumento di sesto presentata (nella specie, da parte di colui il quale aveva chiesto ed ottenuto il provvedimento dichiarativo della nullità dell'incanto) prima della comunicazione del secondo provvedimento di revoca, ma successivamente al termine di dieci giorni dallo svolgimento dell'incanto dichiarato nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 487 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)