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Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 02/05/1996 Cc. (dep. 18/06/1996) Rv. 205136 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Riapertura delle indagini | Rivalutazione degli elementi già acquisiti - Esclusione - Ragione: violazione dell'art. 407 cod. proc. pen. - Nuove acquisizioni - Riguardanti il medesimo fatto - Riapertura delle indagini - Autorizzazione del G.I.P. - Necessità - Acquisizione riguardanti altri fatti o soggetto diverso - Autorizzazione del G.I.P. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205136-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Riapertura delle indagini

La riapertura delle indagini, dopo l'emanazione del provvedimento di archiviazione, non può avvenire a seguito della rivalutazione degli elementi già acquisiti al procedimento, poiché ciò comporterebbe la violazione delle norme caducative di cui all'art. 407 cod. proc. pen. circa i termini di durata massima delle indagini preliminari. Pertanto, quando le nuove acquisizioni riguardino il medesimo fatto oggetto del procedimento archiviato la riapertura avviene previa autorizzazione del G.I.P., mentre tale autorizzazione non è necessaria se la "notitia criminis" riguarda fatti diversi o un soggetto diverso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)