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Sez. 1, Sentenza n. 8351 del 31/01/2006 Ud. (dep. 09/03/2006) Rv. 233513 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Acquisizione riguardante la qualificazione del fatto oggettivamente diverso effettuata da altra autorità - Necessità della riapertura delle indagini - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233513-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

L'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, all'esito di elementi acquisiti anche nella fase di giudizio e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. (Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l'archiviazione nella fase del indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)