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Sez. 2, Sentenza n. 290 del 20/01/1977 (Rv. 383817 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONI CONSENTITE IN APPELLO - DOMANDA DI RISOLUZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO O DI RIDUZIONE DEL PREZZO PER VIZI DELLA COSA - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO IN PRIMO GRADO COME VENDITA ED IN APPELLO COME APPALTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383817-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONI CONSENTITE IN APPELLO - DOMANDA DI RISOLUZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO O DI RIDUZIONE DEL PREZZO PER VIZI DELLA COSA - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO IN PRIMO GRADO COME VENDITA ED IN APPELLO COME APPALTO - AMMISSIBILITA.*

E consentito all'attore di modificare, nell'atto di appello, la qualificazione giuridica da lui data in primo grado ai fatti posti a base della domanda, senza pero mutare radicalmente il petitum e la causa petendi, e cio anche se in relazione al nuovo nomen juris siano diversi gli accertamenti in fatto richiesti. Pertanto, non introduce domanda nuova l'appellante che, insistendo nella domanda di risoluzione parziale del contratto o riduzione del prezzo, formulata in prime cure, e sulla deduzione, allora fatta, di determinati vizi della cosa, prospetti, per la prima volta in appello, la qualificazione del rapporto come appalto, anziche vendita e non rileva, in contrario, che la disciplina della fattispecie prospettata (garanzia per vizi, nell'appalto) sia diversa da quella dell'iniziale assunto (garanzia per vizi, nella vendita). (V 2554/75, mass n 376488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)