Sez. L, Sentenza n. 2252 del 08/04/1980 (Rv. 405920 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI UN'INDENNITA LAVORATIVA PROPOSTA IN PRIMO GRADO E FONDATA SULL'ILLEGITTIMITA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE L'ESCLUSIONE DELL'INDENNITA MEDESIMA - SUCCESSIVA DOMANDA CONTENENTE L'ATTRIBUZIONE DELLA STESSA INDENNITA PROPOSTA IN APPELLO E FONDATA SU UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI UN'INDENNITA LAVORATIVA PROPOSTA IN PRIMO GRADO E FONDATA SULL'ILLEGITTIMITA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE L'ESCLUSIONE DELL'INDENNITA MEDESIMA - SUCCESSIVA DOMANDA CONTENENTE L'ATTRIBUZIONE DELLA STESSA INDENNITA PROPOSTA IN APPELLO E FONDATA SU UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE - INAMMISSIBILITA.*
Costituisce domanda nuova inammissibile in appello quella che sia diretta al conseguimento di un bene diverso da quello preteso in primo grado, oppure che sia basata su presupposti di fatto o su situazioni giuridiche non prospettati in quella Sede, per modo che i termini della controversia cola fissati ne risultino modificati. Ove, pertanto, in primo grado, il lavoratore abbia richiesto la attribuzione di un'indennita (nella specie: indennita di mensa) deducendo l'illegittimita della clausola contrattuale che la nega, non puo, in secondo grado, richiedere la stessa indennita deducendo una diversa interpretazione della clausola, in quanto nell'un caso la questione e risolubile in base ad un confronto fra la clausola impugnata e la norma che si assume violata, mentre nel secondo caso si impone una nuova e diversa indagine, incentrata sulla individuazione della volonta negoziale. (V 290/77, mass n 383817; (V 3195/76, mass n 381983; (V 2079/76, mass n 380900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)