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Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013 Ud. (dep. 12/03/2014) Rv. 259893 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Accoglimento della richiesta - Obbligo di motivazione espressa - Sussistenza - Rigetto della richiesta - Sussistenza dell'obbligo - Esclusione - Possibilità di motivazione implicita - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259893-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Fattispecie in cui la Corte d'appello aveva disatteso una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, ed aveva condannato l'imputato valorizzando le sue dichiarazioni confessorie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)