Sez. 1, Sentenza n. 17607 del 31/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016) Rv. 266623 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Omissione - Sindacabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di appello, è sindacabile in sede di legittimità ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto o anche sulla sussistenza di circostanze, influenti sul trattamento sanzionatorio. (Fattispecie, nella quale la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, emessa ad esito di giudizio abbreviato, censurando la decisione del giudice del merito di non esercitare il potere integrativo di indagine, attribuitogli dall'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., malgrado il materiale probatorio raccolto non gli consentisse di escludere con certezza la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)